mercoledì 18 maggio 2011

Berretto da Comandante Generale Arma Carabinieri


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Difesa, sentito il capo di Stato Maggiore della Difesa viene nominato, con delibera del Consiglio dei Ministri, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che, oltre ad essere gerarchicamente sovraordinato ai generali di Corpo d'Armata dell'Arma, fa parte con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze Armate.

Il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. In particolare assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma;

IL Comandante generale mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.

In campo operativo, logistico, addestrativo e tecnico-logistico il Comandante generale sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

2) e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;

3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;

4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;

5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

6) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;

Determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico operativa;

* determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

* approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

* approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;

Nel settore tecnico-logistico, determina:

1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;

2) le dotazioni e le scorte;

3) la regolamentazione tecnica;

g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.



In materia di reclutamento, di avanzamento grado e di impiego il Comandante generale sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

2) e' organo centrale di sicurezza dell' Arma dei carabinieri;

3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;

4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;

5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

6) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;

b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnicooperativa;

c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) nel settore tecnico-logistico, determina:

1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;

2) le dotazioni e le scorte;

3) la regolamentazione tecnica;

g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

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